Lo statuto
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Prima versione 2005

Aggiornato al 22 maggio 2012 

 

S T A T U T O

 Articolo 1

Per iniziativa dei familiari del defunto Maresciallo Capo dei Carabinieri VITO IEVOLELLA, dei diretti amici, dei collaboratori e di esponenti dell’Arma dei Carabinieri, si costituisce a Palermo  l'Associazione socio - culturale “Vito Ievolella”.

L'Associazione nasce dalla volontà di onorare la figura di un uomo e di un militare, che è caduto vittima della mafia per la Sua dedizione incondizionata ai valori della giustizia e della legalità, e si prefigge di recuperare il senso autentico della “memoria”, intesa non come mero e sterile “culto della personalità” ma come fecondo strumento di stimolo e di emulazione per l’edificazione di una società autenticamente rispettosa dei diritti e della dignità della persona umana.

L’Associazione si caratterizza per la sua vocazione culturale, intendendo la cultura nella sua accezione più nobile ed estesa di humus che “umanizza l’uomo” e ne fa il servitore generoso e fedele della comunità civile.

“L’uomo veramente e pienamente naturale non è l’uomo della natura, la terra incolta, è l’uomo delle virtù, la terra umana coltivata dalla retta ragione, l’uomo formato dalla cultura interiore delle virtù intellettuali e morali. Egli solo ha una consistenza e una personalità”.

Accogliendo questa sollecitazione del grande filosofo francese del Novecento Jacques Maritain, l’Associazione si orienta verso una riflessione accurata ed approfondita sui temi più scottanti della società attuale e si impegna a sollecitare soprattutto nei giovani l’acquisizione di una coscienza piena ed autentica dei propri diritti in vista di un’attuazione coraggiosa e determinata dei propri doveri.

L’Associazione esplica la propria attività in vari ambiti di interesse sociale e culturale, quali ad esempio:

Ø     studio e ricerca sul fenomeno mafioso e organizzazione di campagne di sensibilizzazione, volte ad instaurare la cultura del diritto, della partecipazione democratica e della corresponsabilità  civile;

Ø     promozione di iniziative e di eventi specificamente connessi alla cultura della legalità, anche in collaborazione con istituzioni, enti, associazioni a carattere pubblico e/o privato;

Ø     studio e ricerca su fenomeni di carattere sociale, politico-economico, psicologico, etico - religioso, culturale ed educativo;

Ø     realizzazione di corsi di formazione culturale, di formazione professionale, di aggiornamento e di formazione permanente, destinati a studenti, giovani e adulti;

Ø     organizzazione di eventi a carattere socio-culturale (convegni e seminari, mostre, rassegne cinematografiche, spettacoli, concorsi, fiere, viaggi culturali, ecc.);

Ø     promozione di iniziative di educazione alla cittadinanza europea, finalizzate alla divulgazione delle politiche dell’Unione Europea;

Ø     attuazione, in ambito locale nazionale ed internazionale, di progetti di volontariato sociale a favore della fasce deboli e svantaggiate.

Articolo 2

L’Associazione non ha scopo di lucro, ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche e/o giuridiche, che ne condividono i principi ispiratori e le finalità operative.

I soci dell’Associazione si distinguono in:

Ø                 soci fondatori, che devono pagare una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

Ø                 soci ordinari, che devono pagare una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

      L’adesione all’Associazione è subordinata alla presentazione di un’istanza, che viene sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo.

La decisione del Consiglio Direttivo in merito è inappellabile.

Le domande di ammissione a socio ordinario, presentate da minori, devono essere controfirmate dall'esercente la patria potestà.

Articolo 4

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

L’assemblea generale deve riunirsi almeno due volte all’anno in occasione della presentazione del bilancio preventivo e consuntivo.

I soci minorenni possono partecipare alle assemblee sociali senza diritto di voto.

Articolo 5

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

Ø   dimissione volontaria;

Ø   morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;

    radiazione deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procede, in contraddittorio con lo stesso, ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 6

Sono organi dell’Associazione:

Ø     l'Assemblea generale dei soci;

Ø     il Consiglio Direttivo;

Ø     il Presidente.

Articolo 7

L'Assemblea generale dei soci determina l’orientamento generale dell’attività dell’Associazione.

L'Assemblea generale:

·        elegge il Presidente, che la convoca in sede ordinaria e straordinaria;

·        approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, presentati dal Consiglio Direttivo.

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie soltanto i soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un  associato.

Spetta all'assemblea deliberare in merito alla nomina degli organi dell'associazione e all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti.

Articolo 8

Le eventuali modifiche del presente statuto possono essere discusse e deliberate solo da un’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Articolo 9                                              

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque soci, scelti fra tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario e da tre Consiglieri.  Il Segretario svolge anche la funzione di Tesoriere.

L’Assemblea elegge a maggioranza semplice il Presidente e i tre Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina a sua discrezione il Segretario.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza.

Articolo 10

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri senza formalità.

Articolo 11

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

Ø     deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

Ø     fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci;

Ø     redigere il bilancio;

Ø     redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Ø     adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci;

Ø     attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.

 Articolo 12

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'Associazione e ogni altra documentazione contabile necessaria per legge o per disposizione dell'Assemblea.

Articolo 13

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 14

Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Svolge le funzioni di Tesoriere, si incarica della tenuta dei libri contabili, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Articolo 15

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 16

Le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, da contributi di istituzioni, enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, da raccolte di fondi, da proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

Articolo 17

La sede provvisoria della Associazione si trova in atto a Palermo in Via Eugenio l’Emiro n. 24.

Articolo 18

L'Associazione può costituire delle sezioni nei luoghi che ritiene più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea generale straordinaria, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Il presente Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo in pari data redatto.

Palermo, 10/09/2003