S T A T U T
O
Articolo
1
Per iniziativa
dei familiari del defunto Maresciallo Capo dei Carabinieri VITO IEVOLELLA,
dei diretti amici, dei collaboratori e di esponenti dell’Arma dei
Carabinieri, si costituisce a Palermo l'Associazione socio - culturale
“Vito Ievolella”.
L'Associazione
nasce dalla volontà di onorare la figura di un uomo e di un militare, che è
caduto vittima della mafia per la Sua dedizione incondizionata ai valori
della giustizia e della legalità, e si prefigge di recuperare il senso
autentico della “memoria”, intesa non come mero e sterile “culto della
personalità” ma come fecondo strumento di stimolo e di emulazione per
l’edificazione di una società autenticamente rispettosa dei diritti e della
dignità della persona umana.
L’Associazione
si caratterizza per la sua vocazione culturale, intendendo la cultura
nella sua accezione più nobile ed estesa di humus che “umanizza l’uomo” e ne
fa il servitore generoso e fedele della comunità civile.
“L’uomo
veramente e pienamente naturale non è l’uomo della natura, la terra incolta,
è l’uomo delle virtù, la terra umana coltivata dalla retta ragione, l’uomo
formato dalla cultura interiore delle virtù intellettuali e morali. Egli
solo ha una consistenza e una personalità”.
Accogliendo
questa sollecitazione del grande filosofo francese del Novecento Jacques
Maritain, l’Associazione si orienta verso una riflessione accurata ed
approfondita sui temi più scottanti della società attuale e si impegna a
sollecitare soprattutto nei giovani l’acquisizione di una coscienza piena ed
autentica dei propri diritti in vista di un’attuazione coraggiosa e
determinata dei propri doveri.
L’Associazione
esplica la propria attività in vari ambiti di interesse sociale e culturale,
quali ad esempio:
Ø
studio e ricerca sul fenomeno mafioso e organizzazione di campagne di
sensibilizzazione, volte ad instaurare la cultura del diritto, della
partecipazione democratica e della corresponsabilità civile;
Ø
promozione di iniziative e di eventi specificamente connessi alla cultura
della legalità, anche in collaborazione con istituzioni, enti, associazioni
a carattere pubblico e/o privato;
Ø
studio e ricerca su fenomeni di carattere sociale, politico-economico,
psicologico, etico - religioso, culturale ed educativo;
Ø
realizzazione di corsi di formazione culturale, di formazione professionale,
di aggiornamento e di formazione permanente, destinati a studenti, giovani e
adulti;
Ø
organizzazione di eventi a carattere socio-culturale (convegni e seminari,
mostre, rassegne cinematografiche, spettacoli, concorsi, fiere, viaggi
culturali, ecc.);
Ø
promozione di iniziative di educazione alla cittadinanza europea,
finalizzate alla divulgazione delle politiche dell’Unione Europea;
Ø
attuazione, in ambito locale nazionale ed internazionale, di progetti di
volontariato sociale a favore della fasce deboli e svantaggiate.
Articolo 2
L’Associazione
non ha scopo di lucro, ha durata illimitata e può essere sciolta con
delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 3
Possono far
parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche e/o giuridiche, che ne
condividono i principi ispiratori e le finalità operative.
I soci
dell’Associazione si distinguono in:
Ø
soci fondatori,
che devono pagare una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio
Direttivo;
Ø
soci ordinari,
che devono pagare una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio
Direttivo.
L’adesione all’Associazione è subordinata alla presentazione di un’istanza,
che viene sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo.
La decisione
del Consiglio Direttivo in merito è inappellabile.
Le domande di
ammissione a socio ordinario, presentate da minori, devono essere
controfirmate dall'esercente la patria potestà.
Articolo 4
Tutti i soci
maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di
partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e
passivo.
L’assemblea
generale deve riunirsi almeno due volte all’anno in occasione della
presentazione del bilancio preventivo e consuntivo.
I soci
minorenni possono partecipare alle assemblee sociali senza diritto di voto.
Articolo 5
I soci cessano
di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
Ø
dimissione volontaria;
Ø
morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della
quota associativa richiesta;
radiazione deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio
Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute
disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta,
costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il
provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere
ratificato dall'assemblea ordinaria.
Nel corso di
tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si
procede, in contraddittorio con lo stesso, ad una disamina degli addebiti.
L'associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 6
Sono organi
dell’Associazione:
Ø
l'Assemblea generale dei soci;
Ø
il Consiglio Direttivo;
Ø
il Presidente.
Articolo 7
L'Assemblea
generale dei soci determina l’orientamento generale dell’attività
dell’Associazione.
L'Assemblea
generale:
·
elegge il Presidente, che la convoca in sede ordinaria e straordinaria;
·
approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, presentati dal
Consiglio Direttivo.
Possono
prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie soltanto i soci in
regola con il versamento della quota associativa annua.
Ogni socio può
rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
associato.
Spetta
all'assemblea deliberare in merito alla nomina degli organi
dell'associazione e all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti.
Articolo 8
Le eventuali
modifiche del presente statuto possono essere discusse e deliberate solo da
un’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.
Articolo
9
Il Consiglio
Direttivo è composto da cinque soci, scelti fra tutti i soci.
Il Consiglio
Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario e da tre Consiglieri.
Il Segretario svolge anche la funzione di Tesoriere.
L’Assemblea
elegge a maggioranza semplice il Presidente e i tre Consiglieri componenti
il Consiglio Direttivo.
Il Presidente
nomina a sua discrezione il Segretario.
Il Consiglio
Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili.
Le
deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza.
Articolo 10
Il Consiglio
direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o
ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri senza formalità.
Articolo 11
Sono compiti
del Consiglio Direttivo:
Ø
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
Ø
fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci;
Ø
redigere il bilancio;
Ø
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
Ø
adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci;
Ø
attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei
soci.
Articolo
12
Il Consiglio
Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'Associazione e ogni
altra documentazione contabile necessaria per legge o per disposizione
dell'Assemblea.
Articolo 13
Il Presidente,
per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale
rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 14
Il Segretario
sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Svolge le
funzioni di Tesoriere, si incarica della tenuta dei libri contabili, redige
i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.
Articolo 15
L'anno sociale
e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre
di ogni anno.
Articolo 16
Le risorse
finanziarie dell’Associazione sono costituite dalle quote associative
determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, da contributi di
istituzioni, enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, da raccolte di
fondi, da proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
Articolo 17
La sede
provvisoria della Associazione si trova in atto a Palermo in Via Eugenio
l’Emiro n. 24.
Articolo 18
L'Associazione
può costituire delle sezioni nei luoghi che ritiene più opportuni, al fine
di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 19
Lo scioglimento
dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci convocata in
seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno 2/3 dei soci esprimenti
il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
La
richiesta di convocazione dell'Assemblea generale straordinaria, avente per
oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno
2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'Assemblea,
all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera in merito alla
destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
Il presente
Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo in
pari data redatto.
Palermo,
10/09/2003